CASTROLIBERO: IL TEMPO È GALANTUOMO. LA TRASPARENZA PURE?
QUANDO LA MEMORIA DI UN COMUNE DIVENTA UNA QUESTIONE DI POTERE. IL CASO MORRONE, LA SENTENZA DEL TAR E QUEL POST SU FACEBOOK CHE SOLLEVA PIÙ DI UNA DOMANDA
NON È UNA LITE POLITICA. È UNA QUESTIONE DI TRASPARENZA
Mi vengono in mente le parole del compianto prof. Tommaso Sorrentino, quando mi cazziàva dicendomi: "Sta sempre a lèje. Pu fa domande... e vìeni a rump'e palle a mia. Alla fine diventerai anche tu un piccolo avvocato. Purtroppo!"
Ma veniamo alla vicenda. A quella che a prima vista potrebbe sembrare l'ennesimo scontro tra maggioranza e opposizione.
Una consigliera comunale chiede di modificare un verbale. La maggioranza vota contro. Il TAR respinge il ricorso. Fine della storia.
E invece no.
Perché questa vicenda pone una domanda molto più grande, che riguarda ogni cittadino.
Chi decide cosa deve entrare nella memoria ufficiale di un Comune? E chi decide cosa può essere cancellato?
Per capire però la questione bisogna partire dall'inizio.
TUTTO NASCE DURANTE UN CONSIGLIO COMUNALE
Il 30 giugno 2025 il Consiglio comunale di Castrolibero discute, tra gli altri punti, il nuovo regolamento della mensa scolastica.
La seduta viene registrata integralmente con il sistema audio-video del Comune.
Durante la discussione accade qualcosa di particolare.
Dal pubblico interviene Vincenzino Aiello, che si rivolge direttamente alla Presidenza contestando il comportamento del Sindaco.
Ne nasce un breve scambio di battute.
A quel punto interviene anche la consigliera Anna Morrone, facendo notare quella che, a suo giudizio, era un'anomalia:
"Addirittura concediamo gli interventi dal pubblico e non ai consiglieri?"
Tutto questo è registrato. Non è un ricordo. Non è un'interpretazione.
È contenuto nella registrazione ufficiale della seduta.
IL MESE SUCCESSIVO ARRIVA IL VERBALE
Come accade normalmente, il mese successivo il Consiglio è chiamato ad approvare il verbale della seduta precedente.
La consigliera Morrone legge il verbale.
Secondo lei manca proprio quel passaggio.
Manca il riferimento all'intervento del cittadino (Vincenzino Aiello). Manca il successivo confronto. Manca la sua contestazione.
Per questo chiede semplicemente che il verbale venga integrato affinché rappresenti fedelmente quanto realmente avvenuto.
Non chiede di aggiungere opinioni.
Non chiede di modificare i voti.
Chiede soltanto che venga riportato un episodio realmente verificatosi.
La maggioranza respinge però la richiesta.
Con dieci voti contrari approva il verbale così com'è.
PERCHÉ LA CONSIGLIERA SI RIVOLGE AL TAR
Da quel momento la questione esce dall'aula consiliare.
Secondo il ricorso, il regolamento comunale sarebbe molto chiaro.
Quando il Comune dispone della registrazione audio-video, il verbale deve essere costruito sulla riproduzione della registrazione, limitandosi al solo coordinamento formale del testo.
Tradotto in parole semplici:
si possono correggere errori di battitura. Si può migliorare la forma.
Ma non si possono eliminare fatti realmente accaduti.
Per questo motivo la consigliera sostiene che il verbale approvato non rappresenti fedelmente la seduta e ricorre al TAR chiedendone l'annullamento.
I DUE ARTICOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE AL CENTRO DELLA VICENDA
Il ricorso si fonda principalmente sulla violazione di due disposizioni del Regolamento comunale.
ARTICOLO 30, COMMA 4
La norma stabilisce:
"Il pubblico deve tenere un comportamento corretto senza interferire in alcun modo con l'attività del Consiglio. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il regolare andamento della seduta, il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula..."
E l'intervento del cittadino Aiello (che non era NESSUNO per intromettersi in un consiglio comunale) costituiva proprio un episodio che avrebbe dovuto essere riportato nel verbale, anche per verificare se la gestione della seduta fosse stata conforme al regolamento.
ARTICOLO 37
È però soprattutto questo articolo a rappresentare il cuore della controversia.
Il regolamento prevede infatti che:
ogni consigliere possa chiedere la modifica o la rettifica del verbale quando questo non corrisponda ai fatti realmente accaduti;
"Se la sala consiliare è dotata di sistema di registrazione il verbale è costituito dalla riproduzione della registrazione, previo coordinamento formale del testo."
E anche questa disposizione non lascia spazio all'eliminazione di parti della discussione realmente avvenute.
Noi di Calabria Magazine ce ne eravamo già occupati (GUARDA IL Reel)
COSA DICE INVECE IL TAR
Il Tribunale Amministrativo Regionale respinge il ricorso.
Secondo il Collegio, il verbale non deve necessariamente riportare ogni episodio verificatosi durante una seduta.
La sua funzione principale è quella di documentare la formazione della volontà del Consiglio.
Il TAR aggiunge che l'episodio contestato costituisce un fatto "marginale" e "irrilevante", incapace di incidere sulla validità della deliberazione finale.
In altre parole:
anche ammettendo che quell'episodio sia realmente accaduto, la sua omissione non renderebbe illegittima la delibera.
MA È PROPRIO QUI CHE NASCONO I DUBBI
La sentenza affronta il problema da un punto di vista diverso rispetto al ricorso.
Il ricorso pone una domanda precisa.
Se un fatto è realmente accaduto, perché non compare nel verbale?
La sentenza, invece, sembra rispondere a un'altra domanda.
Quel fatto era abbastanza importante da cambiare l'esito della deliberazione?
Le due questioni non coincidono.
È un po' come chiedere:
"Questa pagina è stata strappata da un libro?"
e sentirsi rispondere:
"Tanto quella pagina non era importante."
La prima domanda riguarda la completezza del documento.
La seconda riguarda il valore attribuito a ciò che manca.
GLI ARTICOLI 30 E 37 RESTANO I GRANDI ASSENTI
Nel ricorso la difesa insiste molto sugli articoli 30 (comma 4) e 37 del Regolamento comunale.
Sono la norma che disciplinano la verbalizzazione.
Secondo la ricorrente, quelle disposizioni impongono che i verbali corrispondano alla registrazione, salvo un semplice coordinamento formale del testo.
La sentenza afferma invece che quella norma non possa essere interpretata come una trascrizione integrale.
Il problema è che non spiega davvero perché.
Richiama principi generali e precedenti giurisprudenziali.
Manca però un'analisi approfondita del testo della disposizione comunale.
In sostanza, il TAR dice come la norma non debba essere letta, ma dedica poco spazio a spiegare perché quel preciso regolamento comunale debba essere interpretato in quel modo.
È uno degli aspetti importanti che potrebbe addirittura alimentare un eventuale appello.
CHI DECIDE COSA È "IRRILEVANTE"?
Un altro passaggio fa riflettere.
Il TAR definisce l'episodio "marginale".
Ma chi stabilisce cosa è marginale?
Per qualcuno l'intervento di un cittadino durante un Consiglio comunale può sembrare secondario.
Per altri, invece, rappresenta un elemento utile per comprendere come si siano realmente svolti i lavori dell'assemblea.
Ed è proprio questo il punto.
La memoria ufficiale di un Comune dovrebbe limitarsi a raccontare ciò che è ritenuto importante oppure fotografare ciò che è realmente accaduto?
Sono due concetti molto diversi.
IL VERBALE È LA MEMORIA DELLE ISTITUZIONI
Tra vent'anni nessuno ricorderà quella seduta.
Resterà il verbale.
È quello il documento che racconta ai cittadini come hanno operato i loro rappresentanti.
Per questo motivo la sua completezza assume un valore che va oltre la singola vicenda politica.
Perché un verbale incompleto non riguarda soltanto chi oggi siede in Consiglio.
Riguarda chi domani leggerà quegli atti per ricostruire la storia amministrativa del Comune.
MA C'È UN ALTRO EPISODIO CHE MERITA ATTENZIONE
La vicenda, però, non finisce con la sentenza.
Accade infatti qualcosa che apre interrogativi completamente diversi.
Secondo quanto riferito dalla consigliera Morrone, la decisione del TAR non le sarebbe stata conosciuta attraverso la comunicazione dei propri legali o mediante la notifica processuale.
La prima notizia sarebbe arrivata... da Facebook.
Prima ancora che la ricorrente ricevesse formalmente la sentenza, questa era già pubblicata sui social.
Ed è qui che la storia assume contorni curiosi.
NON PUBBLICA IL COMUNE. PUBBLICA UN'ASSOCIAZIONE
A diffondere la sentenza non è il Comune. Non è il Sindaco. Non è il Presidente del Consiglio comunale.
Non è un profilo istituzionale.
A pubblicarla è l'associazione "Castrolibero Nel Cuore", soggetto che, almeno formalmente, non rappresenta il Comune né svolge funzioni amministrative.
E allora le domande diventano inevitabili.
Come è arrivata quella sentenza nelle disponibilità dell'associazione? Chi l'ha trasmessa? Quando?
Per quale ragione un documento destinato alle parti del giudizio viene divulgato da un soggetto privato prima ancora che, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, quest'ultima ne abbia avuto conoscenza attraverso i canali ordinari?
Non sono accuse. Sono interrogativi che discendono dalla sequenza dei fatti descritti.
UN POST CHE VA BEN OLTRE LA CRONACA
Il post, inoltre, non si limita a comunicare l'esito del giudizio.
Lo accompagna con un commento dal chiaro sapore politico:
"Bisogna solo avere pazienza!! Il tempo è galantuomo!!"
E arriva perfino a definire il ricorso una "azione strumentale e temeraria".
Persino la sentenza del TAR non utilizza quelle espressioni.
Le definizioni "strumentale" e "temeraria" appartengono esclusivamente all'autore del post. Non ai giudici.
Fra le righe un messaggio sottile, ma pericoloso: chi fa un azione diversa dagli altri cercando trasparenza politica, paga!
UNA DOMANDA È D'OBBLIGO
A questo punto una domanda, inevitabilmente, sorge spontanea.
Come e chi ne è entrato in possesso con tale tempestività?
Chi l'ha consegnata? Chi ti ha autorizzato a fotografarla o divulgarla?
Perché, se quel documento era destinato alle parti del processo, è legittimo chiedersi quale percorso abbia seguito prima di comparire sui social.
Domande. Non accuse.
Ma le istituzioni vivono anche di risposte.
DUE VELOCITÀ PER LA TRASPARENZA?
C'è infine una considerazione che molti cittadini potrebbero fare.
Quando si tratta di pubblicare una sentenza favorevole alla maggioranza, la comunicazione sembra essere rapidissima.
Quando invece si parla di conti pubblici, debiti, equilibri finanziari, pagamenti, possibili situazioni di dissesto o altri atti amministrativi di grande interesse collettivo, la percezione di molti è stata (ed è tuttora) che le informazioni circolino con molta meno velocità.
Se la stessa rapidità fosse stata utilizzata negli anni per informare i cittadini sull'andamento dei conti comunali, forse oggi il dibattito pubblico sarebbe stato molto più consapevole.
Perché la trasparenza non può essere selettiva.
Non può funzionare soltanto quando una notizia conviene.
La trasparenza, per definizione, vale sempre. Altrimenti rischia di trasformarsi in semplice comunicazione di parte.
In semplice propaganda!
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